La riforma del credito cooperativo e la garanzia dello Stato sulle sofferenze bancarie sono diventate leggi. Ieri il Senato ha votato la fiducia al governo con 171 voti a favore, 105 contrari e un astenuto. Per il viceministro dell’Economia Enrico Morando favorirà le aggregazioni del mondo delle Banche del credito cooperativo (Bcc).

È la principale modifica al decreto varato dal governo. Le Bcc che non vorranno aderire alla holding avranno 60 giorni per decidere, da sole o con altre più piccole, di fare istanza a Bankitalia per conferire l’attività bancaria a una Spa. Ottenuto il via libera scatterà il modello della coop che controlla la Spa, dopo il pagamento del 20% del patrimonio netto come tassa straordinaria. Le riserve indivisibili, questo lo scoglio maggiore che è stato superato, restano tali, in capo alla coop, che dovrà comunque cambiare la sua mission sociale. Inserito anche il diritto di recesso dalla holding, per chi volesse uscire in un secondo momento. Alternative rimangono però solo la liquidazione o la trasformazione in Spa, lasciando comunque le riserve.

Per Morando la cosiddetta «way out» «sarà usata da poche» banche, tra le 14 che rispondono ai requisiti patrimoniali – più di 200 milioni di patrimonio netto al 31 dicembre. Secondo Concooperative il Dl banche appena approvato non modifica «l’impianto» del sistema cooperativo. Ora potrà nascere «il primo gruppo bancario a guida e capitale interamente italiano».

La cartolarizzazione delle sofferenze bancarie (Gacs) potrà essere chiesta anche «dagli intermediari finanziari iscritti all’albo» e il fondo passa da 100 a 120 milioni. Introdotta anche maggiore flessibilità per gestire la relazione con le agenzie di rating. Con il decreto si introduce per tutto il 2016 uno sconto sulla tassa di registro che resta fissa a 200 euro (non il 9% del valore della compravendita). Al privato che compra all’asta la prima casa spetta lo sconto senza l’obbligo di rivendere l’immobile.

Previsto lo sconto del 30% sulle multe pagate online entro 5 giorni. Approvato il divieto al pagamento degli interessi sugli interessi, anche sui finanziamenti a valere sulle carte cosiddette «revolving».