Il senato ha finalmente votato la modifica dell’art. 416 ter del codice penale sul voto di scambio politico-mafioso nella formulazione da anni auspicata da giuristi e dalla sinistra. La bagarre scatenata dai grillini, così come le critiche, passate e future, dell’antimafia dei duri e puri sono difficili da spiegare razionalmente.
La vecchia norma, è arcinoto, prevedeva solo una contropartita in denaro per il patto elettorale e la scarsa incisività è stata subito rivelata dalla sua rara e difficile applicazione.
Difficile applicazione dato che quasi sempre era proprio la larga disponibilità finanziaria della criminalità ad essere impiegata per il sostegno elettorale di politici che poi ripagavano con affari, appalti, assunzioni ed altro ancora.

Le varie commissioni ministeriali succedutesi nel tempo avevano chiaramente proposto che al denaro del testo originale venisse aggiunta la locuzione “e altre utilità”, per chiudere il cerchio ed avere una legge davvero efficace per reprimere il voto di scambio.
Durante il lungo regno berlusconiano, ma anche nella non breve parentesi di centrosinistra, non si era fatto nulla e i vari disegni di legge di modifica erano rimasti lettera morta. Poi la svolta, sulla quale però si erano subito addensate le nuvole di una formulazione ben più ampia che, aggiungendo alle “altre utilità” anche la “disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa”, rendeva la norma – a dire anche della stragrande maggioranza dei magistrati – di difficile interpretazione e applicazione.

Accertare la “disponibilità” infatti preludeva a indagini su comportamenti di qualsiasi genere e metteva a rischio la comprensibilità del disvalore penale sia da parte degli eventuali imputati che, specularmente, degli interpreti. Gli stessi magistrati paventavano che fosse data loro una ennesima delega in bianco nelle indagini sui comportamenti dei politici, riaprendo così innumerevoli scontri tra giurisdizione e politica. Si poneva anche il problema di una formulazione che andava ad invadere il campo mai delimitato del concorso esterno, anch’esso vago e non tipizzato in una chiara norma, aumentando e non diminuendo le difficoltà interpretative.

Fortunatamente ha vinto il buon senso e, con esso, lo stato di diritto dato che la certezza intorno a ciò che è lecito e illecito è un caposaldo della civiltà giuridica e che, vecchia ma saggia regola universale valida anche per la mafia, è meglio un mafioso assolto che un non mafioso ingiustamente condannato.

Non potendosi ragionevolmente contestare la validità della riforma, gli strali si sono appuntati sulla pena, scesa dalla proposta dei 7 e 12 anni ai 4 e 10 anni votata dal senato. Sul punto i pro e i contro possono trovare giustificazioni che si elidono all’infinito: è una questione di proporzionalità della pena e ognuno ha un suo metro di giudizio del tutto rispettabile. Va però ricordato che il 416ter, utile per contrastare il voto di scambio, non debellerà di certo il fenomeno fino a quando la politica non troverà in se stessa gli antidoti per sconfiggere la mafia o la società non capirà l’utilità di disfarsi dei politici mafiosi o collusi.

Quando gli incendi devastano l’ambiente, per calmare gli animi esasperati di solito è più facile innalzare le pene per i piromani che prevenire le cause, spesso speculative, che motivano quest’ultimi: gli incendi, però, non diminuiscono. Non è solo un problema di leggi o di anni di carcere, anche per il voto di scambio.