Egregio Direttore Pernice,

spiace constatare che la sua lunga lettera non affronta gli aspetti principali che ho inteso evidenziare nel mio articolo che, per sua conoscenza, ripropone le critiche da me già espresse alla GT 29 all’indomani della sua pubblicazione (vedi il manifesto del 24.06.2014).

Precisamente lei evita di entrare nel merito del rilassamento di 5 criteri di esclusione (su un totale di 15) che nelle precedenti stesure fatte dalla Commissione Bernardini del 1999 e del gruppo di lavoro Enea del 2003 esponevano indici e/o limiti quantitativi ispirati ad una maggiore precauzione.

Mi permetto di sottolineare la parola «quantitativi» perché a differenza delle norme internazionali IAEA (che enunciano criteri e/o principi di carattere quasi esclusivamente qualitativo) le normative nazionali (come la GT 29) devono necessariamente attribuire dei valori numerici a molti di questi criteri.

Dunque il suo richiamo alla IAEA in quanto autorevole revisore della GT 29, nel caso specifico dei limiti stabiliti per la pendenza massima del suolo, distanza dai centri abitati e dalle autostrade, altitudine massima etc, non ha senso alcuno trattandosi di grandezze quantitative di esclusiva pertinenza della autorità nazionale che le stabilisce, per le quali IAEA si limita a verificarne la congruità con i suoi principi, senza entrare nel merito dei valori esposti.

Dunque gli interrogativi restano: perché sono stati modificati questi valori limite? Perché è stato cancellato il criterio di esclusione che riguardava le isole?

A queste domande non c’è risposta nella sua lettera, a meno che non si debba interpretare come tale il passo in cui lei scrive: «Dal 2003 ad oggi le competenze sulla materia hanno mutato interlocutori e il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi è stato affidato in successione alla valutazione di varie commissioni».

Come dire che l’oggettività di certi criteri (rischio del trasporto via mare o quello relativo alla pendenza massima del suolo) varia a seconda delle commissioni chiamate ad esaminarli senza, peraltro, che chi ha stabilito questi nuovi valori fornisca le motivazioni tecniche, scientifiche o socio-ambientali che ne giustificano il rilassamento.

Quanto alla artificiosità della CNAPI la invito a tener conto, se non altro, di quanto sostiene la stessa Sogin nel documento DNGE 00042 “Modalità di trasporto del materiale radioattivo al Deposito Nazionale e criteri per la valutazione della idoneità delle vie di accesso al sito” facente parte della documentazione ufficiale del Deposito, che nei capitoli 6.3 e 7.3, dedicati al trasporto marittimo, lascia chiaramente intendere che, alla luce della attuale situazione dei porti italiani, non è possibile effettuare trasporti marittimi di materiale radioattivo nel caso il Deposito fosse localizzato su una isola.

Dunque le 18 aree potenzialmente idonee individuate tra Sardegna e Sicilia sono evidentemente posticce, come sostengo nel mio articolo.

Distinti saluti
Giorgio Ferrari