Le norme di immediata promulgazione in relazione ai due eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale svincolano la ricostruzione da ogni regola ordinaria di controllo edilizio del territorio e dalle norme di prescrizione di tutela rispetto al patrimonio culturale monumentale e paesaggistico. Il legislatore conferisce infatti al Commissario straordinario Vasco Errani poteri di superamento delle procedure ordinarie di autorizzazione paesaggistica e monumentale in fase di ricostruzione, a partire dall’art. 8 del primo Dl 189 – «Interventi di immediata esecuzione» (da leggersi in senso riduttivo rispetto a controlli preventivi e norme vigenti).

TUTTO CIÒ APRE a una sanatoria generalizzata degli abusi edilizi commessi in aree di tutela paesaggistica, e questo nonostante il codice Bbcc non consentirebbe in alcun modo di sanare ex post in area tutelata (dato confermato anche dall’Avvocatura Generale dello Stato nel parere del 16 ottobre scorso). Va ricordato che, infatti, l’80% del territorio delle 4 regioni colpite dal sisma, nei 130 comuni interessati è sottoposto a regime di tutela paesaggistica – parchi (parte di quello del Gran Sasso e tutto il Parco nazionale dei Sibillini), boschi, montagne, corsi d’acqua, etc. Dunque la sanatoria interessa una parte di territorio nazionale rilevante come estensione, enorme sul piano culturale e naturalistico.

OLTRE AL DL 189, c’è poi l’ordinanza n. 4 del 28 novembre 2016 sui poteri del Commissario al terremoto Errani, che ne precisa anche l’applicabilità agli edifici dichiarati di interesse culturale, previa autorizzazione da parte della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, introducendo così una modalità «atipica» nelle procedure di competenza Mibact e un’ulteriore delegittimazione delle Soprintendenze. Le procedure di rimozione relative alle demolizioni e alle rimozioni macerie (un tempo numerate dalle soprintendenze) trovano nelle nuove norme una inaspettata strada facilitata.