Anche Xavier Arbós Marín è professore di diritto costituzionale all’Università di Barcellona. Faceva parte della commissione per la riforma costituzionale del Psoe nel 2015. Un tempo fu indipendentista, ma oggi si definisce più federalista.

Che succederà la settimana prossima?
Non sono in grado di prevederlo. Ma la seduta di martedì del Parlament non sfida il Tc. Il che non impedisce che la Cup possa fare una proposta per alterare l’ordine del giorno. Ma per farlo ha bisogno di un altro gruppo, e stavolta non sappiamo se Junts pel Sí (la coalizione governativa, ndr) l’appoggerebbe. Credo che non avremo una Dui, almeno non martedì.

Quali sono le cose più costituzionalmente gravi accadute sinora?
Da un lato, l’intervento totalmente sproporzionato di domenica perchè ha colpito l’integrità fisica di molte persone. Dall’altro, aver approvato le leggi sul referendum e sulla transitorietà giuridica: sono leggi esplicitamente di rottura dell’ordine costituzionale.

Ha rilievi sull’operato del Tc?
Si sarebbe potuto mantenere a distanza da un problema che tutti sappiamo essere di natura soprattutto politica, e che il diritto da solo non risolverà. Fino al 2013, il Tc non interferiva nelle risoluzioni dei parlamenti autonomici: stava alla porta, per così dire, e dava l’interpretazione giuridica delle norme solo una volta approvate. Ma nel 2014 fece una cosa mai fatta: annullò una risoluzione del Parlament senza effetti giuridici. Questo è fuori dalle sue attribuzioni. In più il governo del Pp, quell’anno, con maggioranza assoluta, modificò la legge e lo mise in prima linea del conflitto politico perchè gli diede facoltà sanzionatorie. Il governo spagnolo ha rinunciato a fare politica e ha esternalizzato la risposta al Tc.

Per questo gli indipendentisti dicono che non avevano scelta.
Questo argomento lo possono usare tutti: anche il governo spagnolo dice che non ha altra scelta che portare tutto al Tc. La Generalitat non ha competenze per convocare referendum di nessun tipo: se lo fa, infrange sia la Costituzione che il suo Statuto. Le persone, i partiti, le associazioni possono fare tutto quello che non è proibito. Le istituzioni invece possono fare solo quello che sono autorizzate a fare.

Ma lo Statuto catalano permette convocare delle consulte.
Solo quelle non referendarie, cioè quelle che non usano gli strumenti elettorali consueti. La Costituzione dice che un referendum lo può convocare solo lo stato. Se si fa una domanda sull’indipendenza, si esce dall’ambito costituzionale.

C’è un modo per fare questo referendum senza infrangere la Costituzione?
Sì, quello proposto nell’aprile del 2014 dal Parlament catalano: mandò una delegazione al Congresso per chiedere che venissero trasferite alla Catalogna le competenze per convocare un referendum, meccanismo costituzionalmente ineccepibile. Alcuni costituzionalisti come me credono che sia possibile un referendum non vincolante sull’indipendenza. Il che non implica che sia raccomandabile.

Il diritto all’autodeterminazione prevale sulle costituzioni?
È vero che i trattati internazionali come quello dei diritti umani dell’Onu, che parla di questo, entrano a far parte dell’ordinamento giuridico. Ma il diritto all’autodeterminazione si applica solo ai casi coloniali, secondo le interpretazioni che la stessa Onu ha fatto nel corso degli anni, dando invece priorità al principio dell’integrità territoriale. Anche se la legge sul referendum invoca questo diritto, io credo che non può giustificare una secessione.

E che mi dice sul “diritto a decidere”?
Prima di farsi scudo dietro al diritto di autodeterminazione, l’indipendentismo usava “il diritto a decidere”, che era meno pericoloso. La tesi era che questo diritto si poteva esercitare o con una dichiarazione parlamentare, o con una consulta o con delle elezioni di carattere plebiscitario, come quelle del 2015. Infatti il Parlament uscito da quelle elezioni, l’attuale, aveva deciso di iniziare il processo di scollegamento, e non prevedeva altro referendum che quello alla fine del processo per ratificare la nuova costituzione catalana. Il che aveva la sua coerenza. Un anno fa Puigdemont cambia idea, e appare l’opzione referendum che però aveva bisogno di una nuova giustificazione.

Nel regime costituzionale attuale, che competenze ha una comunità autonoma come la Catalogna?
Capacità legislativa in molti aspetti, soprattutto in quelli chiave di sanità, educazione e benessere sociale. Ma c’è una differenza importante con l’Italia. Il Congresso non può modificare una legge autonomica, ma deve passare per un conflitto di competenza con il Tc. Rispetto all’Italia, la garanzia di autogoverno è maggiore. Un’altra differenza è che le competenze possono cambiare da comunità a comunità: questo risponde al fatto che storicamente la Spagna ha sempre avuto problemi nel definire la sua organizzazione territoriale perchè esistevano realtà come la Catalogna, Euskadi e la Galizia che avevano un autogoverno e altre no. La costituzione lasciava aperta la porta a chi volesse aggiungersi, ma il processo è avvenuto troppo in fretta.