Non viola la privacy la pubblicazione sul sito della Consob del provvedimento di radiazione dall’Albo di un promotore finanziario, completo dei dettagli sulle violazioni commesse. I risparmiatori devono essere pienamente informati dei comportamenti illeciti messi in atto dagli operatori del mercato. Questa la decisione del Garante per la privacy che ha respinto il ricorso di un ex promotore che chiedeva alla Commissione nazionale per le società e la borsa di emendare il provvedimento sulla sua radiazione, pubblicato on line.

Nel ricorso – spiega la stessa autority – l’interessato lamentava che la delibera Consob non contenesse solo l’estratto con gli elementi essenziali (generalità, dispositivo, succinta indicazione dei fatti), ma riportasse informazioni a suo dire eccedenti le finalità di pubblicazione, come le motivazioni e la descrizione dettagliata dei comportamenti illeciti a lui contestati. E sottolineava come il libero accesso a tali informazioni – indicizzate anche dai comuni motori di ricerca – danneggiasse gravemente la sua reputazione e ledesse la sua riservatezza.

Il Garante ha stabilito invece che «la pubblicazione on line della delibera Consob, nella sua versione integrale, risponde non solo alla necessità di dare notizia dell’adozione del provvedimento sanzionatorio di radiazione, ma anche al dovere istituzionale di vigilare sugli operatori del mercato e informare compiutamente i risparmiatori degli illeciti che possono essere commessi».

Il Garante non ha quindi rilevato alcuna violazione alla riservatezza dell’interessato, poiché tale diritto deve essere bilanciato con quello di tutela e di informazione del mercato. L’autority ha anche ritenuto corretto che i provvedimenti pubblicati sul sito web della Consob rimangano reperibili dai motori di ricerca per tre anni, così come previsto dal regolamento interno della stessa Consob.