La legge 121 del 1981 (articolo 84) dice che «gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero, né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria».

Per le forze armate (inclusi i carabinieri) la legge 382 del 1978 (articolo 8) dice che «i militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali».

La polizia, almeno, può associarsi in sindacato. Resta lo “sciopero bianco”, o l’autoconsegna in caserma, dopo la fine dell’orario di lavoro. Ma stando attenti a non violare il vincolo gerarchico, pena l’insubordinazione.