«È un’ordinanza storica. Ed è stata un’emozione unica sentire che il presidente della Corte ha accolto tutte le eccezioni di costituzionalità dell’articolo 580 c.p. depositate nelle nostre memorie». È ancora commossa, l’avvocata Filomena Gallo che ha ascoltato attonita la sentenza con la quale la Corte d’Assise di Milano ha trasmesso ieri gli atti alla Consulta sollevando una questione di legittimità costituzionale sul reato di aiuto al suicidio introdotto nel 1930 nel nostro ordinamento col Codice Rocco, di ispirazione fascista. I giudici milanesi hanno poi prosciolto Marco Cappato dall’accusa di istigazione e rafforzamento della volontà suicidiaria di Fabiano Antoniani, l’uomo cieco e paraplegico che a fine febbraio, aiutato dal tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, ha ottenuto in Svizzera l’eutanasia attraverso la prassi dell’assistenza al suicidio.

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Filomena Gallo e Valeria Imbrogno, compagna di Dj Fabo foto LaPresse

Filomena Gallo, che dell’associazione è segretaria, esulta insieme alla compagna di Dj Fabo, Valeria Imbrogno, che ha assistito a tutto il processo, e al collegio legale composto da costituzionalisti e penalisti che sotto la sua direzione hanno lavorato giorno e notte per ottenere questo primo importante passo verso la legalizzazione dell’eutanasia anche in Italia.

Su quali basi la Corte ha rinviato alla Consulta il procedimento?

Perché l’articolo 580 c.p., nella parte che riguarda l’aiuto al suicidio senza prevedere eccezioni nei casi simili a quello di Dj Fabo, entra in contrasto con gli articoli 3, 13 (II comma), 25 (II comma), e 27 della Costituzione. Infatti, dice la Corte, in forza degli articoli 2, 13 (I comma) e 117 della Costituzione, con riferimento agli articoli 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, deve essere riconosciuta la libertà di decidere quando e come morire. Insomma, vengono richiamati tutti quei principi che sono fondamentali nel nostro ordinamento e in quello europeo, e su cui non si può trattare.

Quindi incostituzionale nel caso di una persona affetta da patologie irreversibili e dolorose?

Sì, perché viene violato il diritto alla libertà di scelta e a proteggere la propria dignità. L’ordinanza specifica che solo le azioni che pregiudichino tale libertà possano costituire offesa al bene che va tutelato, che è l’autodeterminazione.

Un’ordinanza che apre spiragli al diritto al suicidio?

Direi di sì. Infatti la Corte fa anche un distinguo dalla legge sul testamento biologico, che, dice, nulla ha a che fare con il suicidio assistito e l’eutanasia. I quali però rientrano nella libertà di scelta della persona. La libertà, che trova fondamento nei principi cardine dettati dagli articoli 2 e 13 della Costituzione, di scegliere quando e come porre fine alla propria esistenza.

Il processo dunque è sospeso in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale?

Sì, per la parte che riguarda l’aiuto al suicidio. Cappato invece è stato assolto dall’accusa di istigazione e rafforzamento della volontà di suicidio, che Fabo aveva più volte espresso.

È una prima assoluta…

È un pronunciamento storico, non c’era mai stata in Italia un’ordinanza di tale portata e su una tematica del genere. Quei giudici hanno adempiuto ad una responsabilità, che è della magistratura: tutelare gli italiani anche nei confronti di previsioni di legge che non sono state aggiornate alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della nostra Carta costituzionale, perché precedenti. Quindi la persona con le sue scelte, al centro dei diritti.

Confidava in un risultato di questo genere?

Abbiamo lavorato per ottenerlo, a volte anche di notte, con il collegio legale. Per la parte di costituzionalità mi ha affiancato la professoressa Marilisa D’Amico, con la quale avevamo già lavorato per smantellare la legge 40 sulla fecondazione artificiale. E per la parte prettamente penale Massimo Rossi e Francesco Di Paola. Ma devo ringraziare anche gli altri membri del collegio legale che sono Rocco Berardi e Stefano Bissaro.