Tirano un sospiro di sollievo i padroni di casa che “arrotondano” affittando uno o più appartamenti in nero. E il fisco dovrà trovare un’idea migliore per stanare chi affitta illegalmente, approfittando dei prezzi inaccessibili degli affitti in città che strangolano i ceti più svantaggiati (stranieri, studenti, ma anche non più giovani costretti a condividere stanze per poter tirare a campare). Questo dice la sentenza 4/2014: l’inquilino che denuncia la mancata registrazione del contratto non avrà più trattamenti di favore sull’entità del canone di affitto. Secondo i giudici le sanzioni previste per i padroni di casa sono spropositate rispetto alla violazione fiscale.

La norma antievasione, che era contenuta nel decreto sul federalismo fiscale municipale del 2011, è incostituzionale perché viola i diritti dei proprietari e impone una sanzione che sarebbe eccessiva. Un vero e proprio colpo di spugna per una norma che veniva considerata come l’arma più efficace per l’emersione di centinaia di migliaia di affitti in nero. La disposizione cancellata ieri dalla Corte costituzionale dava la facoltà all’inquilino di registrare il contratto qualora non l’avesse fatto il padrone di casa, e grazie a questa auto denuncia la legge riconosceva allo stesso il diritto a un canone agevolato rispetto all’accordo verbale stabilito per l’affitto in nero (circa il 70% in meno rispetto alle cifre di mercato). In più, a prescindere dall’accordo preso con il padrone di casa, il contratto si sarebbe trasformato nel classico quattro più quattro (otto anni di locazione). La norma era stata inserita dal governo per scoraggiare gli affitti in nero, e in non pochi casi aveva agevolato soprattutto la stipula di contratti di locazione per studenti universitari. Ma fin da subito erano state sollevate questioni di illegittimità, in particolare legate alla possibilità del proprietario di sfrattare l’inquilino per morosità in caso di un pagamento inferiore a quello pattuito. E proprio uno di questi casi è stato portato all’attenzione della Corte costituzionale che ha cancellato la norma.

A Salerno, un’inquilina accusata di morosità si era rifiutata di lasciare i locali rivendicando il fatto che il suo contratto di locazione era stato registrato con otto mesi di ritardo, ragione per cui, in base alla norma vigente, il suo affitto avrebbe dovuto essere di 224 euro mensili e non di 950 come richiesto dalla padrona di casa. Il tribunale però le ha dato torto, e a prevalere anche questa volta – ed è una costante che si ripete nella storia – è il sacrosanto diritto di proprietà, che in questo caso per i giudici non può essere calpestato con misure eccessive e “limitative” dell’autonomia contrattuale. Inoltre, è stato ritenuto inaccettabile che il padrone di casa avrebbe dovuto sopportare un canone bassissimo che mai avrebbe concordato, e per di più per otto anni consecutivi. Gli stessi dubbi di costituzionalità erano stati accolti anche da altri tribunali oltre a quello di Salerno (Genova, Firenze, Roma, Palermo) e questa è la stessa linea sottoscritta dalla Corte costituzionale. A niente è valsa la linea difensiva del governo secondo cui il meccanismo particolarmente severo di quel decreto attuativo del 2011 serviva proprio per fare emergere il “nero”.

Gli unici che festeggiano sono i rappresentanti di Confedilizia, con toni anche particolarmente accesi. Come fa il presidente Corrado Sforza Fogliani: “La sentenza in questione conferma che la Consulta presidia con fermezza i principi di certezza e correttezza del diritto anche con riguardo ai decreti legislativi, campo nel quale il legislatore ha negli ultimi tempi fatto incursioni demagogiche intollerabili nell’ambito di una società civile e della tutela dell’autonomia contrattuale privata. La Corte tutela anche il principio della proporzionalità delle sanzioni al fatto sanzionato”. Quanto agli inquilini taglieggiati, sono costretti ad abbozzare, anche perché spesso sono loro stessi ad accettare l’affitto in nero piuttosto che sottoscrivere un contratto di locazione regolare ma sicuramente molto più oneroso.