Nel 2014 l’Italia ha conosciuto il picco storico di disoccupazione giovanile: quasi uno su due. Il fatto che finalmente ci fosse un preier relativamente giovane  faceva ben sperare. Ecco così il Jobs act,  che, secondo i demagogici annunci, avrebbe ridotto le distanze tra outsiders e insiders, cioè tra giovani intrappolati in contratti precari e vecchi privilegiati, ipertutelati dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Al di là del mistificatorio modo di presentare il problema, il progetto sembrava quello di eliminare lo shopping contrattuale del lavoro temporaneo introdotto con la riforma Biagi del 2003, puntando sulle assunzioni a tempo indeterminato con un nuovo (e unico) contratto a tutele crescenti, privo però della tutela dell’art. 18 per un primo periodo.

È stato così? Sono state mantenute le promesse, soddisfatte le aspettative? Ora che sono in via di emanazione e discussione anche gli ultimi decreti attuativi della delega, possiamo provare a rispondere alla domanda. Con il primo atto del Jobs Act (Decreto Poletti n. 34/2014), in contraddizione con quanto annunciato, si liberalizza ulteriormente, al di là di ogni aspettativa, il contratto a termine, rendendolo totalmente acausale e prorogabile fino a 5 volte nei 36 mesi (così incentivando inopinatamente i contratti a termine addirittura di breve durata). Poi si inizia a discutere sul contratto a tutele crescenti che nella legge delega di Natale perde l’aggettivo «unico», facendo capire che i contratti precari non sarebbero scomparsi del tutto. Infine, quando a marzo di quest’anno entra in vigore il contratto a tutele crescenti (d.lgs. 23/2015) si scopre che di fatto non ci sono neanche le tutele crescenti, in quanto la nuova disciplina non contempla più (e non solo per un primo periodo) l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori per i neoassunti. In tal modo Renzi è riuscito addirittura ad aumentare, invece che diminuire, le distanze tra le generazioni, visto che anche qualora riuscissero ad essere assunti a tempo indeterminato, i giovani di oggi, non avranno mai la stessa tutela contro il licenziamento illegittimo dei loro colleghi assunti prima del Jobs act, ma solo una tutela minore e collegata all’anzianità di servizio. Saranno quindi certamente i giovani i primi ad essere licenziati in caso di crisi aziendali: in quanto saranno soprattutto giovani i lavoratori con il contratto a tutele crescenti e saranno giovani i lavoratori con minore anzianità di servizio (e quindi più facilmente licenziabili).

A fronte di questa drastica riduzione di tutela, ci si aspettava, almeno, che con il decreto sulle tipologie contrattuali (emanato in via definitiva lo scorso 11 giugno) si procedesse, se non all’eliminazione, a una sostanziale riduzione delle forme di lavoro precario. Invece no. Il nuovo decreto, infatti, non riduce  ma, anzi, amplia l’utilizzo del lavoro subordinato temporaneo. Per quanto riguarda il contratto a termine, rimane confermata la liberalizzazione del decreto Poletti. Anche il lavoro in somministrazione diventa acausale e persino lo staff leasing, di cui si prevede un’estensione del campo di applicazione. Resta incentivato l’apprendistato, per il quale i giovani lavorano sottopagati fino a due livelli, senza nessuna credibile garanzia di venire adeguatamente formati. Si conferma anche il lavoro per definizione intermittente, cioè il contratto a chiamata (job on call), secondo il quale i diritti del lavoratore si attivano solo in caso di chiamata. Viene addirittura esteso l’utilizzo del lavoro usa e getta, quello con i voucher. La riforma infine non tocca (e quindi lascia intatte) quelle forme di lavoro gratuito che coinvolgono i giovani, di cui negli anni si è ampiamente abusato, legittimando quello che Luigi Mariucci ha definito «il calvario dei tirocini e degli stage».

Per quanto riguarda il lavoro falso autonomo, che coinvolge soprattutto i giovani laureati e iper-formati, il decreto prevede l’abrogazione del lavoro a progetto e dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Tuttavia, questa previsione rischia di determinare solo un ritorno alle vecchie co.co.co. senza impedire l’utilizzo fraudolento delle stesse: anzi, l’obbligo del progetto e la presunzione assoluta di lavoro subordinato in assenza dello stesso era una garanzia per i collaboratori, che ora dovranno dare in giudizio la più difficile prova della «etero-organizzazione».
La legge prevede anche un nuovo premio ai datori di lavoro scorretti, che hanno illegittimamente utilizzato come dipendenti lavoratori con partita Iva o co.co.pro.: per tali datori il decreto concede l’opportunità di azzerare ogni passato illecito contributivo, assicurativo e fiscale in caso di assunzione di quei lavoratori con contratto a tutele crescenti.

Infine, se con il Jobs act i lavori a termine non sono diminuiti ma potenziati e il lavoro a tempo indeterminato, per i giovani neoassunti, non può più dirsi stabile, non ci si aspetti che tutto ciò sia stato almeno compensato nel decreto sugli ammortizzatori sociali, ampliando la tutela in caso di disoccupazione. Anche qui si penalizzano i giovani: la Naspi è calcolata, sia nell’ammontare che nella durata, sulla base dei contributi versati e l’Asdi è calcolata sulla base della Naspi (oltre ad essere sottoposta ad ulteriori limitazioni, tra cui la situazione economica di bisogno e la presenza di risorse sufficienti). Solo in un aspetto il decreto tratta i giovani assunti nello stesso modo dei vecchi assunti: entrambi, grazie al nuovo decreto sulle tipologie contrattuali che modifica anche la disciplina delle mansioni, potranno essere  demansionati per non meglio specificate e insindacabili «ri-strutturazioni o ri-organizzazioni aziendali».