Il Tribunale ordinario di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione civile, ha pubblicato ieri l’ordinanza di respingimento del procedimento cautelare di Forza Nuova (Fn) contro Facebook. Per la giudice Silvia Albano non solo la società di Menlo Park aveva diritto a cancellare le pagine e gli account personali collegati all’organizzazione, ma ne aveva anche il «dovere giuridico». Fn è stata condannata a pagare 4.500 euro di spese legali.

LA DECISIONE, contenuta in un documento di 43 pagine, risponde a un procedimento d’urgenza ex art. 700 del tutto simile a quello che il 13 dicembre scorso si era concluso con esito opposto per Casapound Italia (Cpi). In entrambi i casi i fatti risalgono alla mattina del 9 settembre 2019, quando Facebook e Instagram eliminarono simultaneamente decine di pagine e account individuali afferenti alle due organizzazioni con l’accusa di «diffondere odio».

NEL CASO DI CPI la giudice Stefania Garrisi (Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa) aveva ordinato alla società che gestisce il social network di riattivare pagine e account dell’organizzazione e dei suoi membri. Due le argomentazioni principali: il «rilievo preminente» della funzione svolta da Facebook per l’attuazione del principio cardine del pluralismo dei partiti politici; il fatto che le pagine non fossero direttamente utilizzate per promuovere azioni illecite e che di quelle commesse dai singoli membri non sia automaticamente responsabile l’organizzazione. Tale ordinanza, di 6 pagine, impose anche a Facebook di versare 15mila euro di spese legali nelle casse di Cpi. Il 28 dicembre scorso la società ha presentato reclamo, si passerà così a un procedimento a «cognizione piena» in cui il Tribunale dovrebbe presumibilmente stabilire se CasaPound è effettivamente impegnata a promuovere «odio organizzato».

LA GIUDICE ALBANO, invece, ha ricostruito già nel procedimento d’urgenza, quindi con accertamento «parziale» della prova, che Fn è una «organizzazione d’odio», impegnata nella discriminazione a danno di rom, migranti e omosessuali. Dopo una lunga e dettagliata ricognizione del quadro normativo internazionale e interno sul bilanciamento tra il diritto di libera espressione del pensiero e i divieti di incitamento all’odio attraverso discorsi razzisti o discriminatori e di apologia di fascismo, l’ordinanza descrive la natura e gli scopi politici di Fn.

SONO CITATE manifestazioni, iniziative pubbliche e dichiarazioni alla stampa in cui l’organizzazione si richiama esplicitamente al fascismo e diffonde idee razziste e discriminatorie. Viene anche fatto un elenco parziale di post comparsi sul social e poi rimossi. Questi «non solo violano le condizioni contrattuali, ma sono illeciti in base a tutto il complesso sistema normativo di cui si è detto all’inizio, con la vasta giurisprudenza nazionale e sovranazionale citata», afferma l’ordinanza. Pertanto: «Facebook non solo poteva risolvere il contratto grazie alle clausole contrattuali accettate al momento della sua conclusione, ma aveva il dovere legale di rimuovere i contenuti, una volta venutone a conoscenza, rischiando altrimenti di incorrere in responsabilità».