La notizia dei primi due detenuti trasferiti in ospedale per sospetta infezione da Coronavirus proviene dal carcere di Opera e viene diffusa dal Partito Radicale che ieri ha chiesto al ministro di Giustizia «di informarsi e informare il Parlamento» sullo stato del contagio e sulle misure di prevenzione adottate all’interno dei penitenziari italiani. Dove, è facile immaginarlo, l’eventuale sviluppo dell’epidemia costituirebbe un problema assai serio.

Ma l’attenzione del decreto legge, esaminato ieri sera dal Consiglio dei ministri, «recante misure straordinarie urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria», si focalizza solo sulle aule di giustizia. Secondo l’ultima bozza messa a punto dal Guardasigilli Alfonso Bonafede, tranne le urgenze, tutte le udienze civili e penali dovrebbero essere rinviate a dopo il 30 giugno 2020. Fermo restando che la prescrizione per i procedimenti penali rimane sospesa per tutto il tempo in cui il processo è rinviato. Nulla invece sulle carceri.

I portoni dei Palazzi di giustizia però verranno chiusi solo in caso di necessità sanitaria, lasciando ai capo uffici giudiziari la scelta delle udienze urgenti non rinviabili. Il ricorso alla tecnologia, come in tutti gli altri posti di lavoro, è consigliato, se non d’obbligo: sarà il capo ufficio giudiziario a regolare l’attività in modo da evitare afflussi nelle Aula, anche ricorrendo a udienze da remoto, con i detenuti presenti al processo in videoconferenza (unico passaggi che riguarda i reclusi in carcere). Esattamente come già disposto dall’Ufficio gip del Tribunale di Milano riguardo le udienze di convalida degli arresti e dei fermi. I processi inoltre potrebbero celebrarsi a porte chiuse.

I tre articoli di cui si compone il dl – resosi necessario perché richiesto a gran voce da tutto il mondo della giustizia ma anche per mettere fine al caos di rinvii e interruzioni a macchia di leopardo e con modalità diverse in tutta Italia – dispone come eccezione dalla sospensione delle udienze e dei termini le udienze di competenza del tribunale dei minorenni, le cause relative ad alimenti e le misure di protezione contro gli abusi familiari, i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, in materia di amministrazione di sostegno e di legge sull’aborto, la convalida del Trattamento sanitario obbligatorio, le convalide di espulsioni dei migranti, e in genere le cause in cui il rinvio potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. È il presidente dell’ufficio giudiziario che dichiara l’urgenza, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

Per quanto riguarda i detenuti, invece, almeno nell’ultima bozza messa a punto dal ministro di Giustizia non c’è alcun riferimento né a particolari misure di prevenzione, come reclamato soprattutto dai sindacati di polizia penitenziaria, né a provvedimenti tesi ad attenuare l’isolamento e la solitudine a cui inevitabilmente sono destinati i detenuti in questi tempi di virus e paura.