“State serene”, l’articolo 18 resterà pienamente applicabile ai licenziamenti discriminatori, con il mantenimento del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro dal quale un lavoratore, e più spesso una lavoratrice, siano stati illegittimamente allontanati. Così ha detto il segretario del Pd e presidente del Consiglio Matteo Renzi durante l’ultima direzione nazionale.

«Una trappola ideologica», secondo Gisella De Simone, professore ordinario di diritto del lavoro all’Università di Genova e autrice di diversi articoli scientifici sul tema.

Trappola ideologica? Fiore all’occhiello?

Sì, in particolare se venisse meno l’obbligo per il datore di lavoro di “giustificare” ogni licenziamento, rendendo sostanzialmente quasi impossibile, “diabolica” la prova della discriminazione, già oggi non facile, pur con le agevolazioni previste dal diritto italiano in attuazione del diritto dell’Unione europea. Significa rendere complicato, per le donne, l’accesso stesso al lavoro. Significa mantenere e diffondere l’idea che le tutele per le donne sono un’eccezione alla regola.

E questa “eccezione” cosa comporterebbe?

Le parole hanno un peso, e questa ha un peso specifico rilevante, da un punto di vista giuridico. Certo l’eccezione del licenziamento discriminatorio riguarda donne e uomini, madri e padri, ma di fatto, dati alla mano, sappiamo che riguarda particolarmente le lavoratrici. Le quali, già percepite come più “costose” dalle imprese (per i costi diretti e indiretti della maternità e dei congedi, per la minor disponibilità, spesso, a mutamenti e prolungamenti di orari, trasferte e trasferimento, tanto per dire), saranno ancor meno “appetibili” nel mercato del lavoro, perché il loro licenziamento (se connesso a genere e a maternità) comporterà sanzioni forti, ritenute dalle aziende costose.

Andrebbero allora eliminate le tutele specifiche di genere?

Una tutela di genere è giusto e doveroso, secondo l’art. 37 della Costituzione, che esista, ma deve essere effettiva. Vogliamo migliorare la situazione delle lavoratrici? Rendiamole appetibili sul mercato. Addossiamo alla fiscalità generale i costi della maternità, per esempio. E poi disboschiamo la giungla dei contratti precari. Lì le donne sono cresciute, proprio come i giovani, e non sono certo protette dall’art. 18. Semplificare, questo è un bene per tutte e tutti.

Matteo Renzi ha detto che questo è pronto a farlo.

Sì, ma non è con una modifica dell’articolo 18 che si risolvono i problemi. Le ragioni vere per cui le aziende non investono (abbastanza) in Italia non è l’articolo 18, che dopo la riforma Fornero-Monti si applica in pochi casi, né l’incertezza dell’esito delle azioni in giudizio (comune ovviamente a tutti i paesi civili). Sono altre, più banali ma difficili, non impossibili, da risolvere. Ne cito una sola, eclatante e fondata su dati oggettivi: la durata del processo. Un lavoratore reintegrato dopo cinque o sei anni comporta costi immensi, insostenibili per le aziende, e non ha alcun senso per il lavoratore illegittimamente licenziato.

Semplificare sì, ma semplificare bene. Ci spiega meglio?

Se davvero si vuole semplificare, e semplificare “bene”, sarebbe necessario eliminare tutti i contratti iperflessibili intrinsecamente precari, ricondurli tutti a una forma di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato salvo quelli a termine che dovrebbero essere giustificati con le esigenze temporanee dell’azienda (se ho una commessa di 3 mesi assumo per 3 mesi). Il contrario di quanto è avvenuto a partire dalla cosiddetta legge Biagi, accentuato dalla liberalizzazione totale dei contratti a termine introdotta da questo governo.

E l’articolo 18?

La seconda mossa sarebbe quella di generalizzare l’applicazione dell’articolo 18, estendendolo anche alla piccola azienda (dove oggi il lavoratore licenziato illegittimamente riceve solo un indennizzo irrisorio) salvo ritagliare un’area di non applicazione della reintegrazione per le piccolissime aziende (il negozio dove lavora il proprietario con due o tre commessi/e), ripensandone i parametri un po’ come avviene in Germania. Terza mossa: introdurre un reddito di cittadinanza, un’indennità di disoccupazione ragionevole e dignitosa che funga da rete di protezione per coloro che sono stati legittimamente licenziati per effettive esigenze economiche delle imprese.

L’argomento quantitativo usato da Renzi per dire che sono molto pochi i lavoratori ad essere interessati dall’articolo 18 è secondo lei rilevante?

E’ un boomerang, nel senso che è la dimostrazione che l’articolo 18 copre troppo poco ed esclude per definizione tutta una serie di lavoratori e lavoratrici. E poi va riaffermato un principio fondamentale: se un atto è illecito è illecito. Il giudice ordina la reintegrazione se il licenziamento è illegittimo. Non è corretto monetizzare la violazione della legge, consentendo al datore di lavoro di “pagare il prezzo” di un comportamento contrario alla legge. E questo al di là del fatto che si tratta anche di una questione etica e morale fondamentale, quella cioè di tutelare la dignità della persona che non può essere licenziata per una scelta arbitraria del datore del lavoro. C’è il rischio del ritorno al licenziamento ad nutum, con un solo cenno del capo.

Quali dovrebbero essere le tutele irrinunciabili per tutte e tutti?

Il licenziamento deve essere motivato, come stabilisce l’articolo 30 della Carta dei diritti europea (“Ce lo chiede l’Europa”: usiamolo a proposito, questo slogan, una volta tanto). È vero, poi, che la Corte costituzionale ha detto che la reintegrazione non è l’unica forma possibile di sanzione per un licenziamento illegittimo, e che spetta al legislatore determinare la sanzione appropriata; ma ha anche chiaramente detto che a chiunque deve essere riconosciuto il diritto di ricorrere al giudice. Se dunque il legislatore eliminasse la necessaria giustificazione del licenziamento, anche solo per i licenziamenti economici, e la sostituisse con un indennizzo attribuito a chiunque sia licenziato, violerebbe il diritto dell’Unione europea e i principi costituzionali.