Limitare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica solo a coloro che risiedono o lavorano nel territorio regionale da almeno cinque anni è incostituzionale. Così ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza 44/2020, annullando la disposizione della legge della Regione Lombardia n. 16/2016 sull’accesso ai servizi abitativi che prevedeva tale requisito.

Benché suscettibile di condizionare l’accesso alle case popolari tanto agli italiani quanto agli stranieri, era soprattutto nei confronti di questi ultimi che la legge, voluta dall’allora amministrazione Maroni, aveva effetti escludenti. Lo stesso presidente regionale, in occasione dell’approvazione del regolamento attuativo della legge, aveva detto che «il senso delle nuove regole è di dare la precedenza a chi risiede da più tempo in Lombardia».

Dopo aver richiamato la propria giurisprudenza sul diritto costituzionale all’abitazione, sottolineandone l’appartenenza al novero dei diritti costituzionali inviolabili, la Corte costituzionale sottolinea nella sentenza che è compito della Repubblica dare effettiva attuazione a tale diritto e che l’edilizia residenziale pubblica è lo strumento concretamente rivolto a garantire un’abitazione ai soggetti economicamente più deboli, affinché a tutti sia assicurata un’esistenza dignitosa (importante il richiamo sul punto, oltre che alla Costituzione, all’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue).

In quest’ottica, condizionare il soddisfacimento del diritto all’abitazione al requisito della residenza o dello svolgimento di attività lavorativa sul territorio regionale per un periodo di tempo predeterminato risulta irragionevole, dal momento che il bisogno abitativo è determinato da condizioni – le esigenze economico-familiari delle persone – del tutto slegate dal requisito previsto. L’edilizia residenziale è strumento finalizzato a dare un alloggio a chi non può permettersi di ottenerlo alle condizioni del mercato: ne consegue che è irragionevole prevedere requisiti di accesso che nulla hanno a che vedere con le condizioni economiche e familiari (numero di figli, presenza di disabili o anziani).

Debolissima la difesa regionale, incentrata sulla tesi che il requisito temporale richiesto potesse valere da garanzia in merito alla permanenza nell’abitazione eventualmente assegnata. Giustamente la Corte rileva che da una circostanza passata (il fatto che una persona abbia risieduto o lavorato per cinque anni nella Regione) nulla si può ragionevolmente ricavare in merito a un comportamento futuro (il fatto che l’assegnatario dell’alloggio vi rimanga in modo continuativo). D’altro canto, aggiunge la sentenza, anche a voler prendere sul serio tale argomento, «data la funzione sociale del servizio di edilizia residenziale pubblica, è irragionevole che anche i soggetti più bisognosi siano esclusi a priori dall’assegnazione degli alloggi solo perché non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilità» nel godimento del diritto eventualmente riconosciuto.

Altre Regioni, tra cui il Piemonte, la Toscana, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, hanno negli anni approvato leggi analoghe a quella lombarda. Sarebbe auspicabile che, nell’ottica della leale collaborazione, prendessero ora atto della pronuncia della Corte costituzionale e rimuovessero di propria iniziativa le disposizioni illegittime che gravano sulla loro legislazione.

Più in generale, è l’idea stessa che il territorio regionale possa assumere rilievo nelle questioni che riguardano il principio di uguaglianza a essere sconfessata. Così come è costituzionalmente infondata la rivendicazione del residuo fiscale, dal momento che la solidarietà tributaria è nazionale, non regionale, allo stesso modo i diritti sociali sono preposti a soddisfare esigenze materiali che, se sussistenti, rilevano in quanto tali, a prescindere dal luogo di residenza o di lavoro. Negli ultimi decenni, il territorio ha assunto, nelle questioni istituzionali, un’importanza spropositata. Come anche le drammatiche vicende sanitarie di questi giorni dimostrano, è ora di tornare a fare dei diritti una questione nazionale.