La Corte d’Appello di Milano, martedì, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale che, nel 2018, aveva condannato il Comune di Lodi ritenendo il regolamento sui servizi a domanda individuale «discriminatorio» e «anticostituzionale».

Nel 2017 la sindaca leghista, Sara Casanova, aveva modificato il regolamento introducendo, tra i requisiti necessari per avere le riduzioni delle tariffe per mense e scuolabus, che i cittadini non dell’Unione europea dovessero presentare documentazione che attestava la loro nullatenenza nel paese di origine. Questo tipo di richiesta si scontrava con l’oggettiva difficoltà di reperire tale documentazione per molti genitori di origine straniera che avrebbero dovuto, in molti casi, tornare nel paese d’origine per trovare la documentazione richiesta magari in assenza di uffici catastali in loco. Per questo delle 132 domande presentate il comune di Lodi ne accettò solo tre. Senza quelle agevolazioni i bambini vennero automaticamente inseriti nella fascia economica più alta: 5 euro per ogni pasto nelle mense scolastiche e 210 euro a trimestre per lo scuolabus.

Di fatto molte famiglie rinunciarono a questi servizi ma si avviò un’azione legale contro la Giunta di centro destra attraverso l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) e nacque un coordinamento di genitori e cittadini a Lodi, «Uguali Doveri» che si è battuto fino ad oggi contro quella delibera. «La Giunta ha violato tutte le norme (leggi ordinarie, Costituzione, Convenzione dei diritti dell’uomo) e ha compiuto un atto discriminatorio. Lo ha fatto in totale irragionevolezza, violando l’art. 3 della Costituzione» commenta il coordinamento lodigiano «ha inoltre legiferato arrogandosi un diritto che non le era consentito violando l’art.117 della Costituzione poiché è materia in cui lo Stato (e non il Comune) ha competenza legislativa esclusiva” per questo ci auguriamo – conclude il coordinamento – che il Comune di Lodi accetti la sentenza e metta la parola fine a questa vicenda, che è giusto si chiuda con una vittoria della solidarietà e del diritto». Anche l’Asgi, attraverso l’ avvocato Alberto Guariso, commenta con soddisfazione la sentenza nata dal loro ricorso: «La Corte d’Appello ha confermato che l’ISEE – ove devono essere riportati per tutti anche i redditi e i patrimoni all’estero – costituisce lo strumento generale di accesso alle prestazioni sociali e che, fermi tutti i poteri di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Comune, lo straniero non può essere gravato, in ragione della sua sola cittadinanza, di oneri che rendono di fatto impossibile l’accesso a importanti prestazioni sociali».

La delibera della leghista Casanova aveva fatto da apripista però ad altri provvedimenti regionali in materia di alloggi pubblici (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Abruzzo) che avanzavano le stesse richieste di documentazione aggiuntiva (e impossibile da reperire) attestanti l’assenza di proprietà all’estero da parte di cittadini di origine straniera comportando la non ammissione o cancellazione dalle graduatorie di molte famiglie anche in condizione di grave bisogno. Per questo sono già stati presentati molti ricorsi da parte dell’Asgi nei tribunali dei capoluoghi regionali contro dei provvedimenti ritenuti illogici e discriminatori.