L’Italia ha collezionato un’altra – l’ennesima – condanna per violazione dell’art.3 della Convenzione europea dei diritti umani, che vieta la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Questa volta si tratta dell’annosa vicenda di Abu Omar, che le nostre autorità avrebbero senz’altro preferito chiudere senza questo fastidioso epilogo strasburghese. I fatti sono questi. Un cittadino egiziano, rifugiato politico, in Italia dal 1998, il 17 febbraio 2003 viene caricato su un furgone in una strada di Milano e trasferito nella base militare di Aviano. Da lì, passando per Ramstein, in Germania, viene portato al Cairo e consegnato alle autorità del suo paese. Rimane in carcere, con un breve intervallo di libertà, fino al 2007. Viene sottoposto ripetutamente a tortura – una pratica diffusa allora, in Egitto, così come lo è oggi (come gli Italiani hanno scoperto attraverso la triste storia di Giulio Regeni).

In Italia le indagini, avviate tempestivamente, si concludono con la richiesta di arrestare un cospicuo numero di cittadini americani, tutti operativi Cia, i quali, però, nel frattempo hanno lasciato il paese. Il Ministro della Giustizia decide di non chiederne l’estradizione. Quanto ai cittadini italiani coinvolti nell’indagine, sono agenti e alti funzionari del Sismi. Il Presidente del Consiglio decide di non togliere il segreto di stato sui documenti richiesti dalla procura e la Corte costituzionale conferma che imporre il segreto di stato rientra nei poteri discrezionali, non soggetti a controllo, del governo. Non si riesce quindi a condannarli. Gli americani (compreso un militare di stanza ad Aviano), invece sì, sono condannati a pene oscillanti tra i 6 e i 9 anni … che, però, non sconteranno. Dormono da tempo sonni tranquilli altrove. E neppure verseranno la cifra a cui vengono condannati a titolo di risarcimento dei danni. In breve: né i membri dei servizi segreti americani né quelli dei servizi italiani, per un motivo o per l’altro, vengono puniti.

Anche se hanno partecipato o reso possibile una «extraordinary rendition», un rapimento a scopo di tortura (sia pure «esternalizzata» in Egitto). La condanna di oggi è per violazione di tutta una serie di diritti, sia di Abu Omar sia della moglie.
La parte più significativa della condanna è però, ancora una volta, quella per la violazione dell’art.3. Una violazione sia «sostanziale» (per il contributo alla rendition) che «procedurale» (per la mancata punizione dei responsabili). La violazione del primo tipo perché le autorità italiane erano a conoscenza del programma di «extraordinary renditions» della Cia e sapevano – o avrebbero quantomeno dovuto fare le dovute verifiche preventive – come sarebbe andata a finire. Sapevano che Abu Omar in Egitto sarebbe stato torturato e hanno, ciononostante, permesso il suo rapimento. La Corte ricorda peraltro che ad Abu Omar era stato riconosciuto lo status di rifugiato politico: il rischio di persecuzione che avrebbe corso nel suo paese di origine era dunque stato ufficialmente accertato dalle nostre autorità.

Passando a considerare la violazione «procedurale», invece, la Corte sottolinea come le informazioni relative al coinvolgimento di componenti del Sismi nell’episodio fossero già circolate sulla stampa. Ed essendo note, la Corte stessa è in condizione di stabilire che, qualora utilizzate, avrebbero potuto portare alla condanna degli interessati. La decisione del governo di escludere dal processo informazioni che erano già pubbliche ha avuto – scrivono i giudici – l’unico scopo di evitare la condanna dei funzionari del Sismi. Quanto agli americani, il fatto di non avere chiesto la loro estradizione – a cui si deve aggiungere la grazia concessa al capo degli operativi della Cia, Robert Lady, dal Presidente Napolitano – ha impedito che questi fossero chiamati a rispondere. Nel frattempo anche Mattarella ha dato la grazia ad altri cittadini americani condannati.
Al dunque, a fronte degli sforzi della magistratura di accertare ed eventualmente punire, il potere esecutivo tanto ha fatto che è riuscito a fare in modo che gli accertamenti e le punizioni non fossero effettivi.

Così come in altri casi, ormai piuttosto numerosi, a impedire la punizione di atti di tortura in Italia è la prescrizione, in questa vicenda gli strumenti utilizzati sono altri: il segreto di stato, la mancata richiesta di estradizione, i provvedimenti di grazia. Il risultato però è sempre quello: l’impunità.

* Presidente di Amnesty International Italia